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ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA ITALIANA

NORMATIVA

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA ITALIANA
a cura della DS Lucia Benardi, Coordinatrice della rete TanteTinte

ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI

Secondo il
DPR 31 agosto 1999, n. 394 l'iscrizione degli alunni stranieri può avvenire:
- in qualsiasi periodo dell'anno scolastico;
- indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno;
- con riserva in caso di assenza di documentazione anagrafica, o con documentazione irregolare o incompleta; l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado;
- anche se i minori non sono in regola con il permesso di soggiorno (non deve essere effettuata nessuna denuncia per soggiorno irregolare);
- devono essere accolti anche i minori non accompagnati.

DOCUMENTAZIONE

Si richiedono gli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani:
- carta di identità, passaportofiscaledi nascita;

- certificato di vaccinazione
- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine;
- per la scuola secondaria di II grado pagamento della tassa d’iscrizione (prevista all’art. 200 del D.L.vo n.294/94 salvo i casi previsti di esenzione)
- inoltre, permesso di soggiorno in Italia dei minori.


I cittadini stranieri possono produrre autocertificazione sostitutiva “limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ( DPR 403/98 e ribadito con C.M. n. 489/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
Ne consegue che l’unico titolo che non può essere autocertificato, ma checontinua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all’estero. La sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non pregiudica l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, mafa venir meno l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta equipollente, completata nel Paese d’origine).
Se ci fossero discrepanze fra i dati autocertificati e documentazione di riferimento, si terrà conto dei dati riportati dal permesso di soggiorno.
Per quanto concerne l’accertamento
della cittadinanza dell’alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all’alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d’età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva così come previsto dalla Circolare ministeriale n.5 del 12 gennaio 1994; essi, tuttavia, conseguono validamente il titolo di studio anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito, ‘purché l'esito non sia negativo', come specifica il citato art. 45 del D.P.R. n.394/99 (ossia, i dati dichiarati al momento dell'iscrizione non vengano riscontrati come falsi in sede di successivo accertamento). In altre parole, anche se gli accertamenti compiuti dall'Amministrazione non dessero alcun frutto, l'alunno prosegue regolarmente negli studi e la riserva si scioglie positivamente con l’acquisizione del titolo di studio di primo o di secondo grado regolarmente acquisito ( Circolare n.119- 6 aprile 1995)

CERTIFICATO VACCINAZIONE

Si deve richiedere il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie tradotto in italiano
Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario eventualmente necessario.
In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza
( Circ. Min. Sanità del 23/09/98)

SCOLARITÀ PREGRESSA

E’ richiesto documento attestante gli studi compiuti nel Paese di origine, tradotto e convalidato dal consolato italiano presso il paese di origine.
In mancanza di documentazione si ricorre alla dichiarazione del Responsabile del minore attestante la classe e il tipo di scuola frequentata, così come previsto dalla C.M. n. 400 del 30.12.1991 e come ribadito e rivisto nella . Spetta al dirigente verificare presso il Consolato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
La mancanza di documentazione convalidata non pregiudica l’iscrizione, ma fa venir meno l’automatismo d’iscrizione alla classe successiva a quella frequentata nel paese di origine.

ACCERTAMENTO CARRIERA SCOLASTICA E RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO

L’accertamento dei titolo all’atto dell’iscrizione serve per un corretto inserimento dell’alunno straniero nelle classi della scuola italiana ( la scolarità pregressa deve essere attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano).
Il minore extracomunitario che intenda iscriversi agli
istituti di secondo grado deve dimostrare di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media ( almeno 8 anni di scuola – le linee guida parlano di 9 anni)

Il riconoscimento dei titoli di studio vale per i cittadini italiani che hanno conseguito titoli di studio all’estero, per i cittadini comunitari secondo una prassi ( richiesta di equipollenza del titolo di studio), per i cittadini titolari di status di rifugiato politico. Non vale per gli alunni extracomunitari.
Il riconoscimento di un titolo di studio professionale e diploma di secondo grado assorbe anche i gradi inferiori e quindi vale nel contempo anche come riconoscimento di possesso del diploma di licenza elementare e media ( C M 132/2000. Chiarimenti Legge 425/97)
(vedi normativa Ministero relativa al
riconoscimento dei titoli di studio all’estero)

MINORI NON ACCOMPAGNATI
Anche i minori non accompagnati devono essere iscritti.

Si definisce come minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato il minorenne non
avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti.
I minori accolti da parenti entro il quarto grado non sono da considerarsi minori non accompagnati.
L'art. 9, comma 4, legge 184/83 impone al dirigente scolastico l' obbligo di comunicazione unicamente per le ipotesi di accoglienza del minore da parte di persone diverse dai parenti entro il quarto grado.
Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 punto a) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento di attuazione", ai minori stranieri non accompagnati al momento del loro rintraccio sul territorio è concesso un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno del 9 aprile 2001, ha carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento delle indagini familiari e all'organizzazione del rimpatrio assistito. Tali indagini saranno effettuate dal Comitato per i minori stranieri e l'autorità competente, sulla base delle risultanze delle indagini, deciderà per l'accoglienza, l'affido o il rimpatrio del minore, così come previsto dalla Circolare del 14 ottobre 2002 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comitato per i Minori Stranieri.
Ai minori affidati al momento della maggiore età si applicano le norme relative all'art 32 del decreto legislativo 286/98.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO È TENUTO A:

accertare i dati anagrafici autocertificati;la scolarità pregressa ( se l’alunno è privo di documentazione vedi inserimento in classe)alla famiglia la certificazione delle vaccinazioni e se si rifiuta di consegnarla, comunicarlo all’ASL di competenza; all’autorità pubblica il minore non accompagnato per procedure di accoglienza, affido o rimpatrio assistito.

CASI DI ISCRIZIONE

Tutti gli alunni stranieri sono tenuti ad iscriversi ad un istituto se non hanno frequentato per almeno 10 anni nel proprio paese di origine.
Possono iscriversi ad una scuola secondaria di primo grado se vogliono acquisire la licenza media, anche se in possesso di 8 anni di scolarità pregressa.
Possono iscriversi ad una scuola secondaria di secondo grado o a un CFP se in possesso di 8 anni ( le Linee guida parlano di 9 anni) di scolarità pregressa per conseguire un diploma del secondo ciclo.
Possono iscriversi ad un Centro Territoriale Permanente se hanno compiuto 16 anni.


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